Legislazione Europea in tema di additivi alimentari

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L’Additivo alimentare, secondo il Food & Nutrition Board degli Stati Uniti, è descritto come “qualsiasi sostanza, o miscela di sostanze, diversa dagli alimenti di base, che si ritrovi nell’alimento pronto per il consumo a seguito dei vari trattamenti connessi con la produzione, la lavorazione, la conservazione ed il confezionamento dello stesso“. Questa definizione abbraccia sia gli “additivi volontari” che gli “additivi involontari”. Mentre il primo è comunemente riconosciuto, il secondo è costituito da residui derivanti da trattamenti agro-zootecnici e tecnologici, più vicini alla definizione di sostanza estranea.

Alla fine degli anni ’50, durante il Simposio di Como, la Commissione Internazionale Des Industries Agricoles (C.I.I.A) propose una definizione alternativa di additivo alimentare. Essi li descrissero come “sostanze chimiche aggiunte”, ovvero tutte le sostanze non originariamente presenti nell’alimento, ma aggiunte per migliorarne aspetto, odore, sapore, consistenza o conservabilità. Fu sottolineato che alcune sostanze, come la vitamina C, il sale da cucina, l’aceto e altre, non rientravano nella definizione di additivo alimentare, poiché venivano considerate “alimenti” per il loro effetto nutritivo o stimolante.

Per la legislazione italiana, gli additivi chimici sono “sostanze prive di valore nutritivo o impiegate a scopo non nutritivo”, aggiunte durante la lavorazione per conservare le caratteristiche chimiche, fisiche o fisico-chimiche degli alimenti. Le normative sono regolate dal D.M 31.3.1965 e successive modifiche, allineate alle direttive della Comunità Economica Europea (C.E.E).

Gli additivi alimentari rappresentano sostanze attentamente integrate nei prodotti alimentari per svolgere specifiche funzioni tecnologiche, come ad esempio colorare, dolcificare o preservare.

All’interno dell’Unione Europea, ogni additivo alimentare è designato da un numero preceduto dalla lettera E. La presenza di additivi alimentari deve essere sempre dichiarata tra gli ingredienti degli alimenti. Le etichette dei prodotti sono tenute a indicare sia la funzione dell’additivo nel prodotto finito (quali coloranti o conservanti), sia la sostanza specifica utilizzata, facendo riferimento al numero E corrispondente o alla sua denominazione (per esempio, E 415 o gomma di xantano). Gli additivi più comunemente elencati sulle etichette alimentari includono antiossidanti (per prevenire l’ossidazione), coloranti, emulsionanti, stabilizzanti, agenti gelificanti, addensanti, conservanti e dolcificanti.

L’attività di valutazione della sicurezza degli additivi alimentari è affidata al gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi alimentari e le fonti di sostanze nutritive aggiunte agli alimenti (ANS). Questo gruppo esamina approfonditamente tutti i dati scientifici disponibili, comprendenti informazioni sulle proprietà chimiche e biologiche, sulla potenziale tossicità e sulle stime dell’esposizione alimentare umana. Basandosi su tali informazioni, il gruppo di esperti trae conclusioni sulla sicurezza dell’additivo alimentare in relazione agli utilizzi previsti per i consumatori.

Il gruppo ANS non solo valuta la sicurezza dei nuovi additivi alimentari, ma anche l’introduzione di nuovi utilizzi per gli additivi alimentari già autorizzati. Dal 2009, il gruppo di esperti ha anche revisionato tutti gli additivi alimentari precedentemente approvati, con l’obiettivo di concludere l’intero programma di revisione entro il 2020.

Classificazione degli Additivi Alimentari

Gli additivi alimentari sono suddivisi in base alla loro funzione principale nell’alimento:

1. Contro le Alterazioni di Natura Microbica (Antisettici, Fungistatici, Antifermentativi Conservanti):

– Acido sorbico e taluni suoi sali
– Acido benzoico e taluni suoi sali
– Alcuni esteri dell’acido p-ossibenzoico
– Anidride solforosa e solfiti
– Difenile, o-fenilfenolo, tiabendazolo
– Acido formico e aldeide formica
– Nitrato e nitrito
– Acidi alimentari, acido lattico
– Anidride carbonica
– Alcuni antibiotici (nisina, pimaricina)

2. Contro gli Irrancidimenti dei Grassi e l’Imbrunimento (Antiossidanti):

– Acido L-ascorbico e derivati
– Tocoferoli
– Gallati di alchile
– Lecitina
– BHA, BHT, TBHQ (negli USA)

3. Sinergisti (Antiossidanti Secondari, Sequestranti):

– Acido lattico, citrico, tartarico e loro sali alcalini
– Acido fosforico e suoi sali alcalini
– Estere citrico dei mono e di gliceridi

4. Contro le Alterazioni di Natura Fisica e/o per il Controllo della Qualità Reologica (Addensanti, Gelificanti, Stabilizzanti):

– Orto-fosfati
– Acido alginico e i suoi sali
– Propilenglicole alginato
– Gomma arabica, adragante, xantano, tara
– Amidi e amidi modificati
– Agar, carragenine, furcellarano
– Pectine di frutta

5. Emulsionanti:

– Lecitine
– Sali degli acidi grassi
– Mono e di gliceridi degli acidi grassi e loro esteri

6. Additivi ad Azione Varia:

– Esaltatori di sapidità (glutammato monosodico)
– Agente di rivestimento (cere, gelatine, gomme, vasellina e paraffine, resine cumarone-indene)
– Acidificanti
– Antiagglomeranti
– Polvere lievitante
– Antischiumogeni
– Sali di fusione
– Agenti di trattamento della farina

7. Coloranti:

– Naturali
– Sintetici
– Caramello

8. Aromatizzanti ed Esaltatori dell’Aroma:

– Naturali
– Natural-identici
– Artificiali

9. Nutrienti:

– Amminoacidi
– Vitamine
– Elementi minerali (ferro, calcio, fluoro…)

10. Edulcoranti o Dolcificanti, Sostituenti dello Zucchero:

– Zuccheri e affini
– Dolcificanti ad alto potere nutritivo (naturali, sintetici)

Questa classificazione fornisce un quadro dettagliato delle molteplici funzioni degli additivi alimentari, sottolineando l’ampia varietà di sostanze coinvolte nel processo alimentare.

Conformemente alla normativa dell’Unione Europea, gli additivi alimentari devono ricevere autorizzazione prima di poter essere utilizzati nei prodotti alimentari.

Il processo di autorizzazione inizia con la presentazione di una richiesta formale alla Commissione europea, accompagnata da un dossier che include dati scientifici sugli scopi proposti per la sostanza e le quantità di utilizzo previste. La Commissione trasmette quindi il dossier all’EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare), chiedendo una valutazione della sicurezza della sostanza in relazione agli scopi proposti. La Commissione europea decide sull’autorizzazione della sostanza basandosi sulla valutazione di sicurezza condotta dall’EFSA. Lo stesso procedimento si applica all’autorizzazione di nuovi utilizzi proposti per gli additivi alimentari esistenti.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, queste sostanze vengono integrate nell’elenco degli additivi alimentari autorizzati nell’Unione Europea, regolamentato dal regolamento CE 1333/2008. Questo regolamento specifica anche le condizioni di utilizzo degli additivi alimentari e richiede che essi siano conformi ai requisiti di purezza stabiliti dal regolamento UE 231/2012.

Nel dicembre 2008, la legislazione esistente è stata consolidata in quattro regolamenti semplificati che riguardano gli agenti miglioratori alimentari, compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromatizzanti. Il regolamento CE 1331/2008 ha introdotto una procedura di autorizzazione comune per questi agenti. Il regolamento CE 1333/2008, specificamente dedicato agli additivi alimentari, ha creato un elenco ufficiale dell’Unione Europea contenente gli additivi alimentari autorizzati, il quale è stato completamente pubblicato nel regolamento UE 1129/2011.

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